RAEE è l'acronimo di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ed equivale dell'europeo WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment). Con il decreto legislativo 151/2005 l'Italia ha recepito le direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla loro dismissione, alla fine del loro ciclo di vita. Questo decreto entrerà molto probabilmente in vigore a partire dal prossimo gennaio, dopo aver subito numerosi spostamenti.
Il decreto prevede che i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), al momento della vendita di un prodotto nuovo, si facciano carico di recuperare un prodotto usato equivalente. I produttori, attraverso il canale distributivo, devono quindi garantire la raccolta e il trattamento delle apparecchiature obsolete raccolte in sostituzione. I costi di questa operazione sono a carico del produttore a partire dalla consegna presso un centro di raccolta separata appositamente allestito. Il produttore si fa carico anche di un corretto trattamento delle apparecchiature raccolte. In pratica le aziende che producono i prodotti tecnologici, dovranno sovraccaricare i prezzi di cessione dei bene, per consentire al canale distributivo di disporre di un margine da spendere per il trattamento dei prodotti usati (raccolta, recupero, smaltimento) al momento della cessione del bene nuovo all'utente privato o all'azienda. Questo extra margine sarà reso visibile o verrà "annegato" nel prezzo di cessione. Nel primo caso (la cosidetta "visible fee" o "eco contributo") dovrà essere sempre resa evidente la quota di contributo che il produttore carica sul prezzo per adempuere al decreto: quindi anche il consumatore finale dovrà vedere un prezzo di vendita (ivato) e il di cui di visible fee. Nel secondo caso l'utente finale vedrà un unico prezzo finale, verosimilmente superiore a quello che aveva prima della attuazione di questo decreto. I produttori che operano nel campo dei grandi elettrodomestici, ad esempio, hanno già comunicato la loro intenzione a rendere visibile la quota parte relativa ai raee a partire dal 1° novembre 2007. Questa quota dipende dal peso dei beni prodotti e venduti. Pertanto, se dal primo novembre s vedranno etichette di prezzi con la scritta "visibile fee" questa sarà da attribuirsi proprio al decreto in oggetto. Tuttavia c'e' ancora molta confusione su questo argomento. Il canale distributivo, infatti, non ha ancora definito chiaramente come comportarsi in merito alla esposizione della visible fee sulle etichette dei prezzi. Cosa cambia per il consumatore?
Sebbene la legge preveda la responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE, anche l'utente, in realtà, sarà coinvolto economicamente in tale gestione, mediante il trasferimento sul prezzo di vendita di una quota dei relativi costi, anche se modesta. Tuttavia, gli effetti sullo smaltimento delle apparecchiature elettroniche saranno estremamente positivi:
dal prossimo primo gennaio, infatti, l'utente (privato o azienda) che, acquistano un nuovo prodotto tecnico vorrà disfarsi di quello vecchio, potrà:
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consegnarlo gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (CdR) del proprio Comune (la ?piattaforma ecologica?);
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consegnarla al rivenditore in cambio dell'acquisto di una apparecchiatura nuova: il rivenditore dovrà gratuitamente l'apparecchiatura consegnata dal cliente.
Cosa rientra nella definizione di apparecchio Raee: Grandi e piccoli elettrodomestici ; Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni ; Apparecchiature di illuminazione; Strumenti elettrici ed elettronici ; Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
Questi prodotti dovranno esporre sempre il simbolo del cassonetto barrato oltre alle informazioni per l'utente contenute nelle istruzioni.
Ciò renderà facilmente riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata.